Statuto dell’Associazione Amici del Maria Luigia

All. “A” all’Atto Costitutivo

 

ART.1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E’ costituita L’Associazione di Promozione Sociale denominata “Amici del Maria Luigia APS” di seguito “Associazione”, a norma e secondo i principi del D.Lgs del 3 luglio 2017 e delle successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le norme del Codice Civile.
L’Associazione, opera ininterrottamente dal 26 maggio 2004, data in cui si è costituita con atto scritto Dott.ssa Anna Maria Micheli Nanni, rep. n° 50988 registrato a Parma il 15 giugno 2004, al n°3514 serie 1. L’Associazione è costituita ai sensi del Codice Civile e della legge 7 dicembre 2000 n. 383 e della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 34.
L’ Associazione di Promozione Sociale, denominata ”Amici del Maria Luigia APS”, ha sede in Parma_(PR),_Via_Borgo Lalatta n.14_ c/o Convitto Nazionale Maria Luigia_.
L’Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alle finalità istituzionali di cui all’art. 2.
La durata dell’Associazione è illimitata.

 

ART. 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale attraverso lo svolgimento continuativo di attività di interesse generale qui indicate con il richiamo all’art 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 , ed in particolare la lettera i) e successive modificazioni ed integrazioni: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato sociale.
Le finalità perseguite, prevalentemente a favore degli associati e di terzi, attraverso tali attività sono:

  • Mantenere vivo il legame fra coloro che hanno avuto, hanno e avranno rapporti con l’Istituzione
  • Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico-culturale del Convitto Nazionale Maria Luigia
  • Finanziare attività e/o progetti proposti sia dal Convitto e dalle scuole annesse che dall’Associazione stessa, con finalità solidaristiche e di supporto al completamento della formazione e delle esperienze interpersonali dei soci e degli studenti
  • Istituire contributi a supporto di studenti meritevoli
  • Potenziare le relazioni tra le famiglie degli alunni e l’istituzione
  • Favorire un tessuto sociale aggregante e collaborativo intorno alla scuola
  • Favorire iniziative culturali, sociali e ludico-ricreativo-sportivo, organizzare conferenze, mostre, corsi, laboratori, manifestazioni, nonché qualsiasi altra iniziativa che possa rappresentare motivo di interesse e di incontro collettivo
  • Promuovere e sostenere in ambito scolastico ed extra scolastico attività culturali, formative, artistiche, ludico-sportive e ricreative che amplino l’offerta formativa in favore degli alunni e studenti delle scuole annesse al Convitto. Per l’individuazione di queste attività si coordinerà con il Dirigente Scolastico, il Consiglio d’Istituto, i Comitati dei Genitori e tutti gli Organi scolastici di volta in volta competenti.

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di:

  • Organizzare conferenze periodiche a tema
  • Promuovere momenti educativi e di sostegno alla funzione genitoriale; organizzare incontri con professionisti nell’ambito della formazione, organizzare convegni, corsi e approfondimenti sulle metodologie educative
  • Promuovere e progettare iniziative culturali e sociali, feste, eventi artistici, ludico sportivi, musicali, teatrali
  • Promuovere momenti di aggregazione tra genitori ed ex studenti e docenti
  • Produrre, pubblicare e distribuire testi, stampati, materiali editoriali, materiale digitale.
  • Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’Associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

 

ART. 3 RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  1. contributi degli aderenti e di privati,
  2. contributi dello Stato, di enti istituzionali e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali,
  3. donazioni e lasciti testamentari,
  4. entrate patrimoniali,
  5. entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi o da iniziative promozionali,
  6. beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.
  7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs .117/2017 e successive modificazioni.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare.
Le quote e i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.
Il fondo comune, costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 4 BILANCIO O RENDICONTO

L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’Assemblea dei soci.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

 

ART. 5 I SOCI

L’Associazione è aperta senza alcun tipo di discriminazione a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato ai principi di democrazia ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con particolare riferimento all’elettività delle cariche associative, all’esercizio del voto individuale ed all’effettività del rapporto associativo.
Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’Associazione si propone.
I soci si distinguono in Fondatori, Sostenitori e Ordinari. Fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione. Sostenitori sono coloro che contribuiscono nella misura che sarà fissata dal Consiglio Direttivo, Ordinari tutti gli altri.
Il Consiglio Direttivo, a maggioranza qualificata, può conferire lo status di Socio Onorario a persone che si siano particolarmente distinte in ambito culturale e sociale nonché per benemerenze verso l’Associazione.

 

ART. 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo.
Una mancata reiezione, che dovrà comunque essere motivata, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, comporterà automaticamente l’accettazione della domanda stessa.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.
L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante socio non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso e alla prima assemblea utile degli associati che sarà convocata.
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni.
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Avverso il provvedimento di esclusione l’associato ha facoltà di proporre ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dall’annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il recesso o l’esclusione vengono annotati a cura del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.
Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

 

ART. 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

  1. a osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione
  3. di avere rispetto e cura per i beni mobili e immobili dell’istituzione;
  4. di osservare, diffondere e sviluppare lo spirito solidaristico nella comunità locale, regionale, nazionale e internazionale;
  5. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;
  2. a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione dei libri sociali, di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia. Allo scopo sarà sufficiente fare richiesta al Presidente dell’associazione.

 

ART. 8 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci,
  2. il Consiglio Direttivo,
  3. il Presidente,
  4. il Collegio dei Probiviri.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 

ART. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i soci ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.
Hanno diritto a partecipare all’Assemblea con diritto di voto, fin dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci, gli associati, in regola con il pagamento delle quote societarie.
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.
L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:

  1. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
  2. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  3. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
  4. delibera l’eventuale regolamento interno e variazioni;
  5. delibera sull’esclusione dei soci n caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  6. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell’aspirante socio non ammesso;
  7. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  8. delibera su tutti gli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione.
Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente in sua assenza dal Vice-Presidente anagraficamente più anziano in assenza dall’altro Vice-Presidente o, in assenza di entrambi i Vice Presidenti da altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto, mail, fax da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo e data e orario della prima e della seconda convocazione.
L’Assemblea in seconda convocazione deve essere tenuta almeno ventiquattro ore dopo la prima.
In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti i soci.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata per delega almeno la metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo o dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per il quale è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni di bilancio e in quelle che riguardano la loro
Le delibere assembleari devono essere trascritte in apposito verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea tenuto dal Segretario.

 

ART. 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da 7 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio deve nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, due Vice-Presidenti e un Segretario.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
  3. nominare il Presidente, i Vice-Presidenti e il Segretario;
  4. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
  5. provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente più anziano e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio medesimo eletto frai presenti.
Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni 30 gg. E ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno 1/3 dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, mail, sms, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di comunicazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 

ART. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente più anziano o, in assenza, all’altro Vice-Presidente ed in assenza di entrambi al membro del Consiglio più anziano d’età.
Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

 

ART. 12 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è composto da 3 membri nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci stessi.
Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea.
Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

 

ART. 13 SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione devolve il suo patrimonio ad altre associazioni di promozione sociale con finalità identiche o analoghe o comunque per fini di utilità sociale, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio sarà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 14 RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Atto costitutivo